Art. 4.
(Misure di sostegno).

      1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 hanno il diritto di disporre di servizi di accompagnamento formativo lungo il

 

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corso della vita. Tale diritto si esercita attraverso l'accesso a servizi di informazione, di orientamento, di consulenza e di bilancio delle competenze, la possibilità di rivolgersi a strutture territoriali pubbliche e private accreditate in grado di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro, che operino in coordinamento con le imprese, con loro associazioni e con le organizzazioni sindacali e che consentano, mediante i servizi presenti sul rispettivo territorio, l'accesso alle attività di preparazione e di assistenza nella fase d'ingresso al lavoro.
      2. I soggetti che frequentano attività per l'educazione degli adulti sono sostenuti con apposite misure di carattere previdenziale e possono essere ammessi a fruire di un sostegno finanziario limitato nel tempo e proporzionato alle effettive necessità.
      3. Per promuovere l'apprendimento continuo dei lavoratori subordinati sono adottate misure di sostegno, anche finanziario, mediante l'istituzione di appositi fondi bilaterali paritetici.
      4. Misure di sostegno sono riconosciute anche a favore del datore di lavoro per i costi connessi alla garanzia del diritto all'apprendimento lungo il corso della vita per i propri dipendenti. A beneficio dei lavoratori assunti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato è prevista l'istituzione di conti di sicurezza individuale gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o da enti bilaterali paritetici, destinati alla copertura di esigenze sociali rilevanti. A valere su tali conti sono altresì previsti specifici contributi, aggiuntivi rispetto alla quota a carico del bilancio dello Stato, finalizzati al finanziamento di attività formative, in aggiunta alle misure di cui al comma 2.
      5. Nella fase di ricerca del lavoro la persona può essere ammessa a fruire di un sostegno finanziario limitato nel tempo e proporzionato alle effettive necessità.
      6. Ai lavoratori frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di
 

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titoli di studio aventi valore legale, ovvero presso strutture accreditate, spettano permessi retribuiti, per esigenze di studio, fino a 150 ore annue pro capite a carico del monte ore a disposizione di tutti i dipendenti. Tali permessi sono cumulabili con i permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e possono essere integrati per le stesse esigenze con permessi non retribuiti fino a un massimo di una settimana all'anno.
      7. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con gli enti locali, attraverso apposito accordo in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce, nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, gli impegni di carattere finanziario e gli interventi di carattere organizzativo e regolamentare necessari all'attuazione del presente articolo, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di difficoltà di inserimento lavorativo o di reinserimento in caso di perdita del posto di lavoro ovvero a rischio di esclusione sociale.